Concordato preventivo: sospensione dei contratti bancari ex art. 169bis L.F.; cessione del credito e patto di compensazione; differenze e conseguenze.
Corte di Appello di Venezia, sez. I civ., decr. 26 febbraio 2015 (dep. 11 marzo 2015). Presidente: ROSSI; Relatore: DI FRANCESCO.
La cessione del credito, a differenza del mandato all'incasso, integra un negozio traslativo i cui effetti si esauriscono al momento del perfezionamento dell'accordo, essendo del tutto irrilevante quale destinazione indichi la banca per la somma specifica e di conseguenza, in tale contesto, non vi può essere spazio per l'applicazione dell'art. 169bis L.F.. (Redazione) (Riproduzione riservata).