Concordato preventivo: scioglimento dei contratti bancari anche senza contraddittorio creditori

Tribunale di Pordenone, 12 febbraio 2014; Presidente Relatore: PEDOJA;

 

Nel procedimento per concordato preventivo su istanza di scioglimento di contratti bancari in corso per i quali era già stata concessa la sospensione, non sussistono ragioni giustificative di un preventivo contraddittorio, poichè (1) si tratta di atto autorizzattorio di facoltà riconosciuta al contraente in concordato preventivo; (2) l'audizione dei creditori ha natura meramente informativa; (3) il contraddittorio potrà eventualmente aver luogo tramite gli strumenti processuali di impugnazione. (Redazione) (Riproduzione riservata).