Concordato preventivo: provvedimenti ex art. 169bis L.F.; natura di provvedimenti non definitivi, revocabili, reiterabili; inammissibilità del ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 15 maggio 2015, n. 17520 (dep. 3 settembre 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAPPI.
Per costate giurisprudenza ormai consolidata, i provvedimenti adottati nell'ambito di procedure concorsuali che abbiano natura di "atti interni alla procedura, di carattere ordinatorio e inerenti alla gestione del patrimonio del debitore", non sono impugnabili con ricorso per Cassazione perchè privi del carattere decisorio. Tale qualifica spetta anche in relazione ai provvedimenti assunti a norma dell'art. 169bis L.F., trattandosi di "richieste proponibili sia prima sia dopo il decreto di ammissione al concordato e reiterabili nel corso della procedura" e non potendo così rientrare nel novero di provvedimenti definitivi, non revocabili, che provvedono su richieste non reiterabili, caratteri questi ritenuti necessari per poter ammettere eventualmente il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.. (Redazione) (Riproduzione riservata).