Concordato preventivo: procedura competitiva; ruolo del liquidatore e del commissario; impugnabilità dell'atto di esclusione della gara da parte del liquidatore.
Tribunale di Padova, 24 maggio 2016 (dep. 27 maggio 2016). Giudice: ZAMBOTTO.
La procedura competitiva è attività di liquidazione rimessa, ex art. 182 l.f. al Liquidatore Giudiziale nominato dal Tribunale nel decreto di omologa. Il Commissario Giudiziale, intervenuta l’omologa, ha solo una funzione di vigilanza e di sorveglianza sull’adempimento del concordato (cfr., fra le tante, Cass. 22913/2011). La presenza del Commissario alla proceduta competitiva non implica quindi alcun potere di intervento o decisionale dello stesso, dovendosi lo svolgimento della gara svolgere sotto l’esclusivo potere e responsabilità del Liquidatore. "Ne discende che l’unico atto impugnabile, perché unico esistente, è l’esclusione della gara da parte del Liquidatore. Riguardo a tale atto va però osservato che l’art. 182 l.f. al secondo comma non richiama tra le norme applicabili quelle di cui all’art. 36. Tale scelta non è certo casuale (si veda sul punto Cass. 14052 del 7.7.2015, secondo cui “deve peraltro ritenersi che (quantomeno in relazione al rinvio agli artt. 37 e 38, che qui interessano) la l. fall. Art. 182, comma 2, pur se introdotto solo dal D.lgs. n. 169 del 2007, non rechi in sé alcuna sostanziale novità ma risponda, piuttosto, ad un’esigenza di chiarificazione, che ha indotto il legislatore a regolare espressamente la materia, in modo da limitare l’insorgenza di dispute giurisprudenziali e dottrinarie e di evitare all’interprete di dover ricercare, all’interno della stessa legge fallimentare o del codice civile, le norme di volta in volta applicabili, eventualmente in via analogica od estensiva”). La stessa infatti è pienamente coerente con la natura dei poteri attribuiti al GD e al Commissario nella fase esecutiva (in senso contrario all’ammissibilità del reclamo avverso gli atti del liquidatore una risalente pronuncia Appello Torino 15.12.1986) e non lascia privi di tutela i creditori, vista la possibilità ex art. 38 l.f. di promuovere la revoca del liquidatore".