Concordato preventivo: prededucibilità crediti professionali; attività pre-procedura; ammissibilità; criteri.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 3 luglio 2014, n. 17907 (dep. 10 settembre 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAPPI.

I crediti professionali degli avvocati sono prededucibili nel fallimento non solo per i casi di attività svolte dopo l'apertura della procedura concorsuale ma anche per quelle poste in essere in precedenza se l'opera prestata riguarda il tentativo di risanamento dell'azienda o di prevenzione della dissoluzione della stessa ovvero "funzionalmente destinate all'ammissione alla procedura di concordato". (Redazione) (Riproduzione riservata).