Concordato preventivo: in pre-deduzionei crediti anteriori, se funzionali alla procedura

Cassazione Civile, Sez. I, 4 dicembre 2013 n. 5098/2014 (dep. 5 marzo 2014). Presidente: RORDORF.

Nell'ipotesi di rapporto consecutivo tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento, il disposto dell’art. 111, II co., L.F. (post novella del 2006), consente di riconoscere, la prededuzione non soltanto ai crediti sorti in occasione, cioè durante il corso, delle procedure stesse, bensì anche a quelli sorti anteriormente anche "in occasione" delle altre procedure concorsuali precedenti, nel caso in cui risultino utili "in funzione" della procedura. (Redazione) (Riproduzione riservata).