Concordato preventivo: pendenza domanda di concordato; conseguenze; prosecuzione istruttoria fallimentare; poteri di verifica del tribunale; limiti.
Corte di Cassazione, 30 novembre 2016, n. 1169 (dep. 18 gennaio 2017). Presidente: NAPPI; Relatore: FERRO.
"La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli art. 162, 173, 179 e 180 legge fall., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del PM, nè ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto".
Nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, qualunque sia la sede in cui avvenga al tribunale non è consentito il controllo sulla regolarità ed attendibilità delle scritture contabili, ma è permesso il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso.