Concordato preventivo: pagamento di crediti sorti prima della presentazione della domanda; crediti prededucibili e privilegiati; ragioni di urgenza; mancanza dei presupposti; improcedibilità domanda di concordato.

Tribunale di Trento, sez. fall., 19 febbraio 2015 (dep. 23 febbraio 2015). Presidente: MANTOVANI; Relatore: ATTANASIO.

Deve essere dichiarata improcedibile la domanda di concordato per il quale il commissario giudiziale rileva il fatto che la debitrice aveva effettuato "numerosissimi pagamenti di crediti sorti prima della presentazione della domanda di concordato con riserva" quando invece il divieto di pagamento di crediti concorsuali, in costanza di procedura concordataria, "è da sempre pacificamente ritenuto insito nel sistema" e la debitrice non è in grado di dar conto delle ragioni di urgenza che avrebbero giustificato il pagamento dei crediti. (Redazione) (Riproduzione riservata).