Concordato preventivo: osservanza degli obblighi informativi; nozione di "situazione finanziaria"; scioglimento dei contratti di appalto pubblici.
Tribunale di Padova, 30 giugno 2014. Presidente Relatore: SANTINELLO.
In ambito di concordato preventivo, l’osservanza degli obblighi informativi prescritti dall’art. 82, comma 3, del D. L. n. 69/2013 mira in definitiva ad evitare un uso strumentale ed abusivo dello strumento concordatario e non può esserne invocata l'inosservanza se non in termini sostanziali, rilevato pure che non sussiste allo stato alcuna definizione legislativa né contabile in ordine a quello che dovrebbe essere il contenuto della predetta “situazione finanziaria”. (Redazione) (Riproduzione riservata).
Deve essere ritenuta ammissibile la richiesta di scioglimento, successiva alla già concessa sospensione, di contratti di appalto pubblici previa fissazione degli indennizzi e in conformità alle valutazioni espresse dal Commissario Giudiziale. (Redazione) (Riproduzione riservata).