Concordato preventivo: opposizione all'omologa ex art. 173 L.F.; atto in frode; principio buona fede;

Tribunale di Padova, 30 maggio 2013; Presidente: SANTINELLO; Relatore: MAIOLINO.

 

 

In merito all'opposizione all'omologa del concordato ex art. 173 L.F., l'atto di frode, per avere rilievo, deve essere accertato dal commissario giudiziale e quindi dallo stesso scoperto essendo prima ignorato dagli organi della procedura o dai creditori; inoltre l'atto di frode è quello dotato di una attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione: comportamenti volti a pregiudicare la possibilità che i creditori possono compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa; anche nella procedura di concordato è riconosciuta la vigenza del principio generale di buona fede: delinea infatti un "limite implicito" e generale all'accesso alla procedura di concordato da riconoscersi nell'ipotesi dell'abuso del diritto, che si declina nell'abuso dello strumento concordatario in violazione del principio di buona fede laddove emerga la prova che determinati comportamenti depauperativi del patrimonio siano stati posti in essere con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato. (Redazione) (Riproduzione riservata).