Concordato preventivo: natura della procedura; comparazione con il fallimento; mancata rispondenza ai requisiti ex art. 186, co. II, L.F.; poteri di controllo del tribunale; inammissibilità della domanda.
Tribunale di Trento, sez. fall., 11 febbraio 2016. Presidente: AVOLIO; Relatore: ATTANASIO.
Non può trovare accoglimento la proposta di concordato che non risponda al requisito previsto dall'art. 186 bis, co. II, lett. b), L.F., norma che correla il miglior soddisfacimento dei creditori alla prosecuzione dell’attività di impresa e non semplicemente al piano programmato dal debitore; circa il potere di controllo demandato al Tribunale si ritieni rientri anche la “delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate”, ricomprendendo pertanto fra i poteri di intervento del giudice, deputato a garantire il rispetto della legalità dello svolgimento della procedura, un controllo sulla relazione del professionista attestatore “concernente la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio”. (Redazione) (Riproduzione riservata).