Concordato preventivo: legitimatio ad causam del commissario giudiziale; esclusione; contratti bancari; contratto già eseguito da una parte; impossibilità applicazione sospensione.

Corte di Appello di Venezia, sez. I civ., decr. 11 dicembre 2014 (dep. 23 dicembre 2014). Presidente: ROSSI; Relatore: DI FRANCESCO.

In materia di concordato preventivo, il commissario giudiziale non può essere considerato litisconsorte sostanziale necessario nel reclamo avverso il decreto di autorizzazione della sospensione dei contratti, poichè "l'amministrazione del patrimonio resta in capo al debitore per tutta la durata della procedura di concordato (...) così che, non avendo il commissario poteri di disposizione sui rapporti giuridici intrattenuti dal debitore, questi è primo della legitimatio ad causam" ed inoltre la mera partecipazione del commissario giudiziale al procedimento di primo grado tramite la fornitura di un parere non autorizza a configurare nemmeno un litisconsorzio c.d. processuale (Redazione) (Riproduzione riservata).

 

Nei rapporti di conto corrente, la sola prestazione che deve essere eseguita, dopo che la banca ha prestato l'anticipazione dei crediti vantati dal cliente, riguarda il pagamento da parte del debitore che si realizza tramite l'esecuzione del mandato all'incasso conferito alla banca; e così, richiamando altro provvedimento della stessa Corte di Appello, nel caso di ricorso per concordato preventivo, non può essere accreditata la nozione di "contratto in corso di esecuzione" al rapporto nel quale gli effetti propri "si sono già tutti verificati, ad eccezione della prestazione di uno dei due contraenti". (Redazione) (Riproduzione riservata).