Concordato preventivo: istanza di scioglimento contratti bancari; ammissibilità; non necessarietà offerta di indennizzo; sospensione anche per contratti bancari con patto di compensazione.
Tribunale di Venezia, sez. fall., 11 dicembre 2014 (dep. 20 gennaio 2015). Presidente: FARINI; Relatore: FIDANZIA.
Deve ritenersi ammissibile l'istanza di sospensione di contratti bancari anche nel concordato con riserva anche per il fatto che lo strumento de quo "non appartiene alla sfera della tutela del contraente in bonis dall'inademimento del debitore in crisi, bensì a quella della sua funzionalità e strumentalità al modulo concordatario prescelto da quest'ultimo"; inoltre non può essere considerato presupposto necessario per l'istanza l'offerta dell'indenizzo ex art. 169bis L.F. visto che il debitore è tenuto ad indicare il citato indennizzo al momento del deposito del piano e non prima e la sospensione è applicabile anche all'ipotesi di contratti bancari con patto di compensazione visto che nel caso di specie il contraente in bonis non ha già esaurito le proprie prestazioni. (Redazione) (Riproduzione riservata).