Concordato preventivo: intervento di finanza terza; beni immobili; trust autodichiarato.

Tribunale di Pescara, decr. 23 ottobre 2014 (dep. 29 ottobre 2014). Presidente: FORTIERI; Relatore: MARGANELLA.

 

Con decreto del 29.10.2014, il Tribunale di Pescara ha dichiarato l’apertura del concordato preventivo di s.n.c. strutturato con l’intervento di finanza terza da parte di società di capitali che, a seguito dell’omologa, si impegna a conferire il ricavato della vendita del proprio consistente patrimonio immobiliare fino alla concorrenza dell’importo necessario al soddisfacimento integrale dell’intera platea creditoria concordataria. L’oggetto del conferimento non sarà però costituito dai beni immobili della s.p.a. bensì dal ricavato degli stessi permettendo, in questo modo, sia di evitare una aprioristica scelta dell’immobile da destinare al trust nell’ambito del nutrito numero di cespiti messi sul mercato dal disponente, sia di subire la pesante tassazione qualora fosse conferito il cespite in luogo del denaro corrente. In questo modo le modalità liquidatorie immobiliari afferenti il trust costituiscono una funzione esogena alla procedura concordataria liberando questa dalle incombenze di tale delicata fase e dai consequenziali oneri di procedura erosivi dell’attivo. La soluzione avallata dal Tribunale è strutturata sul trust autodichiarato in base alla Trust Jersey Law dove il trustee è l’amministratore della s.p.a., beneficiaria è la massa concordataria e protector è il Commissario giudiziale. (Luca Cosentino) (Riproduzione riservata).