Concordato preventivo: giudizio di omologazione; società di persone; intervento di finanza terza; trust autodichiarato.

Tribunale di Pescara, decr. 20 marzo 2015. Presidente: FORTIERI; Relatore: MARGANELLA.

Con decreto del Tribunale di Pescara del 20 marzo 2015 è stato omologato il concordato preventivo di società di persone che prevede l’intervento di finanza terza mediante istituzione di trust autodichiarato secondo il Jersey Trust Law del 1984 così come emendato nel 2012. Tenuto conto che il disponente detiene un cospicuo patrimonio immobiliare, l’impianto del programma esecutivo del piano e del trust prevede che l’individuazione dell’immobile da alienare, con destinazione in favore della massa concordataria, non sia stato aprioristicamente determinato ma la scelta sarà dettata da opportunità di ordine commerciale che si potranno constatare solo a seguito delle manifestazioni di interesse e delle offerte che si materializzeranno. La suddetta impostazione del trust collima, inoltre, perfettamente con ragioni di ordine fiscale: il trust non sarà costituito in base alla destinazione di uno specifico immobile ma, trattandosi di trust liquidatorio, sarà caratterizzato dalla dazione del ricavato della vendita immobiliare in favore dei creditori del concordato. In questo modo non trova asilo la casistica di cui alla Corte di Cassazione che, con recentissima sentenza nr. 3735 del 24.02.2015, ha stabilito che in caso di istituzione di trust autodichiarato avente ad oggetto immobili (e non il ricavato degli immobili come nel caso che si propone in questa sede) si applica l’imposta sulle donazioni dell’8%. Tecnicamente il trust autodichiarato sarà così strutturato: - Il disponente, settlor o grantor, cioè il soggetto che istituisce il trust, è la società terza detentrice del cospicuo patrimonio immobiliare.; - Il trustee è l’amministratore della società disponente che dovrà semplicemente attenersi alle prescrizioni del trust in funzione della esatta esecuzione del piano di concordato preventivo; - I beneficiari sono costituiti dalla massa dei creditori del concordato preventivo; - Il protector è il Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale, avente lo scopo di garantire la separazione e la protezione del patrimonio nonché la gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata delle risorse destinate alla massa. In caso di violazione del trust si può invocare, con riferimento al profilo esogeno alla procedura concorsuale, il c.d. breach of trust, mentre, in ambito concordatario, rileva l’art. 137 L.F. richiamato dall’art. 186 L.F. (Luca Cosentino) (Riproduzione riservata).