Concordato preventivo: giudizio di omologa; estensione del controllo del Tribunale.

Tribunale di Venezia, 13 novembre 2014 (dep. 7 gennaio 2014). Presidente: FARINI; Relatore: SIMONE.

In materia di giudizio di omologa di concordato preventivo e sulla base delle disposizioni contenute nei vigenti artt. 163, 172 e 173 L.F., il controllo del Tribunale, pur in assenza di opposizioni, non deve limitarsi "alla verifica della regolaritò della procedura e del raggiungimento delle maggioranze previste per l'approvazione da parte dei creditori dell'art. 177, 1° co. L.F., ma è esteso anche alle condizioni di ammissibilità del piano", costituendo non un controllo di mera legittimità, ma anche di merito. Deve ritenersi, invece, esclusa la valutazione circa la meritevolezza del debitore, oltre che la convenienza del concordato preventivo per tutti i creditori, "trattandosi di sindacato (...) che spetta al tribunale solo nell'ipotesi di cui all'art. 180, 4° co., in cui siano previste classi di creditori oppure, in assenza di classi, qualora il dissenso sia espresso da creditori rappresentativi del 20% dei crediti ammessi al voto". (Redazione) (Riproduzione riservata).