Concordato preventivo: formazione in classi creditori; creditori privilegiati con soddisfacimento dilazionato; integralità o meno del soddisfacimento; relative conseguenza in termini di quantificazione del voto.
Tribunale di Treviso, sez. II civ., 13 settembre 2016 (dep. 15 settembre 2016). Presidente: FABBRO; Relatore: PASSARELLI.
In materia di concordato preventivo, se "pare corretta la formazione di classi con i creditori privilegiati per i quali, in deroga alla regola generale del pagamento immediato, è previsto il soddisfacimento dilazionato con una moratoria superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura", si deve conseguentemente procedere ad una quantificazione del voto coerente con la normativa vigente e così equiparare la situazione dei privilegiati e dei chirografari unicamente per la parte di credito sulla quale non opera la prelazione e così, in caso di soddisfacimento integrale ma dilazionato dei crediti privilegiati, tale parte è da commisurarsi con la perdita economica conseguente al ritardo. (Redazione) (Riproduzione riservata).