Concordato preventivo: eliminazione debito IVA per accessori dalla proposta; controllo del tribunale; inammissibilità della proposta; ipotesi diversa rispetto a quella valutata da CGUE del 7 aprile 2016.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 20 aprile 2016, n. 8804 (dep. 4 maggio 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: FERRO.
Nonostante di recente la Corte di giustizia UE abbia ammesso la disponibilità dell’IVA nei concordati preventivi, non può essere autorizzata una transazione fiscale che nulla preveda sul debito IVA per sanzioni e interessi. Se è vero che possa essere individuata una forma di autonomia «subprocedimentale» della transazione, tale è solo per alcuni tratti organizzativi del consenso sulla proposta e per alcune rigidità di tutela pubblicistica del credito. Ad ogni buon conto debbono sussistere la proposta ordinari requisiti di regolarità, con controllo del tribunale tanto più necessario quando, come avvenuto nel caso esaminato, il contraddittorio con i creditori non è nemmeno previsto o instaurato in concreto. (Redazione) (Riproduzione riservata).