Concordato preventivo: divieto di procedere al pagamento crediti anteriori; sospensione dei pagamenti in forza di disposizione di legge; diritto al DURC.
Tribunale di Firenze, sez. lav., n. 9764 del 21 dicembre 2015. Giudice: DAVIA.
Dato che l'avvenuta presentazione della domanda di concordato comporta sia l'insorgenza del divieto ex art. 168 L.F. di procedere al pagamento dei crediti sorti anteriormente all'apertura del concorso per evitare la violazione della par condicio creditorum, sia la "sospensione dei pagamenti in forza di disposizione legislative", ne consegue il diritto in capo al debitore all'attestazione della regolarità contributiva. (Redazione) (Riproduzione riservata).