Concordato preventivo: differenze tra concordato liquidatorio e in continuità; criteri oggettivi; condizioni e presupposti; benefici e oneri.
Tribunale di Bolzano, Uff. Fall., decr. 10 marzo 2015. Presidente Relatore: BORTOLOTTI.
In merito alla "definizione del concordato preventivo in continuità aziendale, (...) la nozione di continuità aziendale come definita espressamente dall'art. 186bis L.F. sussume nella fattispecie giuridica sia una continuità diretta, quindi in capo all'imprenditore, che una continuità indiretta mediante cessione o conferimento dell'azienda in esercizio a terzi". Di conseguenza, "sia l’affitto stipulato prima della presentazione della domanda di concordato, che quello da stipularsi in corso di procedura concordataria, ove vi sia la previsione di successiva cessione dell’azienda in esercizio", non è di ostacolo all’applicabilità della disciplina tipica del concordato in continuità, essendo l’affitto un mero strumento giuridico ed economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza dell’intero complesso aziendale in vista di un suo successivo passaggio a terzi. L'affitto d’azienda rappresenta, quindi, uno strumento compatibile, essenziale e funzionale al raggiungimento degli obiettivi sottesi, da un lato della conservazione dell’impresa, e dall’altro al miglior soddisfacimento del ceto creditorio; la distinzione fra il concordato liquidatorio e quello in continuità deve, pertanto, essere individuato nell'oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia direttamente da parte dell’imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo, con conseguente applicazione della specifica disciplina, in termini di benefici e oneri. (Redazione) (Riproduzione riservata).