Concordato preventivo: criterio della prededuzione; crediti cui è possibile riconoscerla; ratio della equiparazione tra crediti differenti.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 1 luglio 2016, n. 17911 (dep. 9 settembre 2016). Presidente: RAGONESI; Relatore: GENOVESE.
"In tema di concordato preventivo, godono del trattamento preferenziale (cd. prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all'ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purchè in conformità del piano industriale oggetto dell'approvazione da parte dei creditori e dell'omologazione del Tribunale, in modo che così si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall'impresa in concordato ed il piano approvato". (Redazione) (Riproduzione riservata).