Concordato preventivo: credito professionista estensore piano concordatario; mancata apertura; ammissione credito in prededuzione; finalità della prestazione svolta.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., 5 febbraio 2016, n. 23108 (dep. 11 novembre 2016). Presidnete: DOGLIOTTI; Relatore: RAGONESI.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto all’ammissione allo Stato Passivo in prededuzione del credito del professionista estensore del piano di concordato preventivo accogliendo il ricorso del creditore avverso il decreto con cui il Tribunale escludeva la natura prededucibile del credito confermando il provvedimento del G.D. che ammetteva il credito in privilegio escludendone la prededuzione. Nel caso di specie rileva che, a seguito del deposito del piano redatto dal professionista, non seguiva il decreto di apertura della procedura concordataria in quanto, dopo la presentazione in Cancelleria del piano, il debitore sostituiva il piano originario con altra proposta, redatta da altro consulente, alla quale seguiva la dichiarazione di fallimento, senza soluzione di continuità, ovvero senza ritorno in bonis tra l’epoca di deposito del piano di c.p. originario e la successiva deriva fallimentare. La Suprema Corte ha chiarito che il novellato comma II dell’art. 111 L.F. detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordataria della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano senza che debba verificarsi il risultato delle prestazioni da questi svolte, ovvero della concreta utilità per la massa. Nel caso particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, deve essere riconosciuta la prededuzione essendo stata comunque, l’attività svolta, finalizzata alla presentazione dell’istanza di concordato, pur in assenza del decreto di apertura della procedura concordataria. (Luca Cosentino).