Concordato preventivo: Credito dei professionisti per la predisposizione del concordato; finanziamento "ponte"; erogazione anteriore; prededuzione negata.

Tribunale di Vicenza, 11 marzo 2014 (Dep. 11 marzo 2014). Relatore estensore: LIMITONE.

Nell'ipotesi di un finanziamento ponte erogato dall'istituto bancario al debitore sia utilizzato dallo stesso anche per il pagamento del compenso ai professionisti avvenuto in epoca anteriore all'apertura della procedura, costituisce in favore dei professionisti stessi una anomala fattispecie di prededuzione, che potrebbe risultare in frode ai creditori; d'altra parte i professionisti incaricati possono senz'altro essere pagati dopo che il loro credito sia stato vagliato dagli organi della procedura; di conseguenza, con l'ammissione al concordato ex art. 163 L.F. può sorgere l'astratta collocabilità in prededuzione del credito del professionista, ma non ancora la sua esigibilità anche ai sensi del novellato art. 111, co. II, L.F., in base al quale pare giustificato il diverso trattamento nel preconcordato tra i normali crediti, che possono essere pagati liberamente (salvo l'obbligo di restituzione dell'eccesso) e i crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore nella presentazione della proposta, i quali devono attendere l'esito del concordato per essere soddisfatti. (Redazione) (Riproduzione riservata)