Concordato preventivo: crediti del coltivatore diretto organizzato in forma societaria; sussistenza privilegio; finanziamento dei soci ex art. 2467 c.c.; fornitura beni da parte del socio; prostergazione.

Tribunale di Padova, ord. 23 ottobre 2015 (dep. 28 ottobre 2015). Est.: MAIOLINO.

 

Deve essere esclusa l'incompatibilità tra la figura del coltivatore privilegiato e lo svolgimento dell'attività in forma societaria. (Filippo Lo Presti(Riproduzione riservata).

 

La natura postergata di un credito deve affermarsi ex art. 2467 c.c. (anche) ogniqualvolta il credito sia sorto in favore del socio a fronte di prestazioni di beni o servizi in un periodo in cui la società versava in situazione di squilibrio finanziario, tanto che sarebbe stato ragionevole un conferimento, ovvero in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.

Le forniture eseguite dal socio in prossimità dell'accertamento della perdità del capitale sociale della società beneficiaria assurgono a finanziamenti indiretti effettuati dai soci e, quindi, i relativi crediti sono da considerarsi postergati ex art. 2467 c.c. (Filippo Lo Presti) (Riproduzione riservata).