Concordato preventivo: controllo di legittimità del Tribunale; realizzabilità causa concreta; verifica attestazione; valutazione su "assicurare"; distinzione tra "utilità" e "pagamento"; inammissibilità proposta.

Tribunale di Udine, 17 ottobre 2016. Presidente: VENIER; Relatore: CALIENNO.

All'interno del procedimento concordatario spetta al Tribunale il potere dovere relativo al controllo di legittimità della procedura, il quale "si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dall'ordinamento, non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata" e che comprende anche la verifica della funzionalità della attestazione; nell'ipotesi in cui la attestazione presenti carenze informative in un quadro di incoerenze diffuse, causate anche da riscontri ipotetici e non oggettivamente valutabili. (Redazione) (Riproduzione riservata)