Concordato preventivo: continuità; ragionevole durata; causa concreta; difetto di legittimazione attiva.

Corte di Appello di Torino, sez. I civ., 13 gennaio 2015 (dep. 21 gennaio 2015). Presidente: GRIMALDI; Relatore: LA MARCA.

Difetta di legittimazione attiva il soggetto che propone reclamo non essendo stato parte del giudizio di opposizione all'omologa del concordato, dato che l'art. 180 L.F. attribuisce la legittimazione a proporre opposizione a "qualsiasi interessato" per quanto concerne il proprio giudizio di opposizione (e non quello eventualmente successivo del reclamo). (Redazione) (Riproduzione riservata).

Rilevato che la durata del concordato incide, in astratto, sulla causa concreta del concordato attinendo così ad un profilo valutabile del Tribunale e sottratto alla sola disponibilità dei creditori, non è possibile pre-determinare un arco temporale di esecuzione del concordato tale da essere considerato irragionevole e quindi da minare la causa concreta del procedimento medesimo e l'eventuale astratta irragionevolezza della durata può essere compensata nella fattispecie concreta dalle concrete modalità attuative del piano e dei pagamenti previsti. (Redazione) (Riproduzione riservata).