Concordato preventivo: continuità aziendale; domanda di risoluzione del concordato ex art. 186 L.F.; legittimazione attiva; accoglimento.

Tribunale di Pordenone, 13 ottobre 2015. Presidente: PEDOJA; Relatore: PETRUCCO TOFFOLO.

Come per il concordato con concessione dei beni, "anche il quello con continuità aziendale diretta la risoluzione può essere richiesta dai creditori e pronunciata dal tribunale prima della scadenza del termine previsto per il pagamento dei creditori, quando dall'analisi dei risultati della gestione economica dell'impresa sia evidente la mancata realizzazione degli obiettivi del piano e sia probabile, in base ad una ragionevole previsione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che la proposta non potrà essere più adempiuta".