Concordato preventivo: contemporanea pendenza del procedimento prefallimentare; principio della prevenzione; modifica del piano e abbandono della domanda iniziale; natura e conseguenze dell'affitto d'azienda pre-domanda.
Tribunale di Treviso, sez. II civ., 4 novembre 2016 (dep. 4 novembre 2016). Presidente Relatore: PASSARELLI.
Nell'ipotesi in cui coesistano istanza di fallimento e domanda di concordato, il fallimento del debitore può essere dichiarato solo quando è stata esaminata la domanda di concordato e quindi la stessa risulti risolta in senso negativo per inammissibilità, revoca dell'ammissione, mancata omologazione.
La presentazione di un piano modificato in pendenza del termine per la declaratoria di inammissibilità equivale in linea astratta alla presentazione di un nuovo piano, salvo che, in tema di successione di proposte di concordato, riferite al medesimo stato di insolvenza nonchè al medesimo imprenditore, occorra valutare se il ricorrente abbia inteso abbandonare o meno la domanda iniziale di concordato.
L'affitto stipulato prima della presentazione della domanda di concordato si presenta come un mero strumento giuridico ed economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza dell'intero complesso aziendale in vista di un passaggio a terzi, quale vero e proprio "strumento ponte".