Concordato preventivo: condizioni prescritte per ammissibilità concordato preventivo; veridicità dati aziendali esposti nei documenti prodotti.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 22 febbraio 2017, n. 10826 (dep. 4 maggio 2017). Presidente: DIDONE; Relatore: FERRO.

Secondo quanto disposto dall’art. 162, co. II, L.F., tra le condizioni previste per l’ammissibilità del concordato preventivo è compresa anche la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso; pertanto, se nel corso della procedura viene in rilievo che tale condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale così come dovrebbe revocare ex art. 173, co. III, L.F., l’ammissione al concordato, parimenti deve negarne l’omologazione  (Redazione)(Riproduzione riservata).