Concordato preventivo con riserva: sospensione, e non scioglimento, contratti bancari compatibile con art. 161 L.F. per suo carattere provvisorio e cautelativo; non necessità del contraddittorio.

Corte d'Appello di Trento, 22 ottobre 2013; Presidente: TAGLIALATELA; Relatore: ERLICHER.

 

La sospensione dei contratti bancari, a differenza dello scioglimento, è compatibile con la disciplina e art. 169bis per la sua natura provvisoria e cautelativa e non può ritenersi viziata nè per la mancata indicazione dell'indennizzo, nè per il mancato contraddittorio col contraente in bonis. (Redazione) (Riproduzione riservata).