Concordato preventivo: atti in frode ex art. 173 L.F.; perimetro di vigenza della norma; applicabilità al concordato; requisiti soggettivi e oggettivi; presupposti e conseguenze.
Tribunale di Treviso, 20 settembre 2016 (dep. 21 settembre 2016). Presidente Relatore: FABBRO.
Gli atti in frode alla legge ex art. 173 L.F. rilevanti ai fini della revoca del concordato devono essere sia rilevati dal C.G. e devono configurarsi in condotte dolose idonee a far apparire la proposta concordataria conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare; di conseguenza, non sono da qualificare ex art. 173 L.F. le condotte finanche dolose che però non sono state la causa primaria o concorrente della crisi e non siano idonee a ingannare i creditori al momento della valutazione della convenienza della proposta concordataria. (Redazione) (Riproduzione riservata).