Concordato preventivo: atti in frode ex art. 173 L.F.; perimetro di vigenza della norma; applicabilità al concordato; presupposti e conseguenze.
Corte di Appello di Bari, sez. I civ., 12 maggio 2016, n. 1515 (dep. 12 maggio 2016). Presidente Relatore: GAETA.
Non può darsi luogo all’omologazione del concordato, nel caso in cui il debitore abbia occultato o dissimulato parte dell’attivo, estendendo così all’omologazione le cause che l’art. 173 L.F. stabilisce per la revoca dell’ammissione al concordato, “indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell’ipotesi in cui questi ultimi siano stati resi edotti di quell’accertamento”. Inoltre, il Tribunale deve verificare che le condizioni di ammissibilità della procedura già accertate nella fase iniziale, e quindi anche l’assenza di atti o fatti di frode, persistano sino al momento dell’omologazione; e se questa prima verifica è positiva, il giudice deve quindi controllare se la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole e adeguata informazione. Di conseguenza «a fronte di atti o di fatti rilevanti ai fini previsti dall’articolo 173 legge fallimentare, il tribunale deve respingere la domanda di omologazione nonostante la mancata apertura del relativo procedimento». (Redazione) (Riproduzione riservata).