Concordato preventivo: atti in frode ex art. 173 L.F.; perimetro di valutazione del Tribunale; pagamento credito anteriore; conseguenze; verifica della persistenza delle originarie condizioni di ammissibilità
Tribunale di Benevento, Collegio Esec. e Fallimenti, 23 dicembre 2015 (dep. 27 gennaio 2016). Presidente: D'ORSI; Relatore: CUOCO.
Se nel corso della procedura concordataria emerge che i risultati attesi non siano logicamente più conseguibili e che quindi "non si riesce ad assicurare un congruo pagamento dilazionato per il fabbisogno relativo ai debiti indicati nel presente piano, lo strumento concordatario perde la sua funzione e produce solo un grave ed irreversibile depauperamento dell'attivo attraverso una progressiva erosione del patrimonio del debitore"; di conseguenza, sulla base della valutazione svolta dai commissari e confermata dal Tribunale il decreto di ammissione deve essere revocato. (Redazione) (Riproduzione riservata).