Concordato preventivo: atti in frode ex art. 173 L.F.; fattispecie diversificate; accertamento condotte ex art. 173 L.F. causano non affidabilità debitore; giudizio di meritevolezza e di convenienza; ruolo del commissario.
Tribunale di Trento, 21 ottobre 2015 (dep. 13 novembre 2015). Presidente: AVOLIO; Relatore: ATTANASIO.
Decreto di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo tramite il quale vengono esaminate alcune condotte del debitore in concordato alla luce dell'art. 173 L.F. e viene anche riconosciuto che se "l'esclusione della meritevolezza quale requisito per l'accesso alla procedura di concordato comporta (...) che la mancanza di tale requisito non possa più essere sanzionata a mente della norma (...) lascia ancora impregiudicata la questione afferente la possibilità di ricondurre la fattispecie all'ambito di applicazione dell'art. 173 L.F. sub specie di occultamento dell'attivo"; in definitiva, il giudizio sulla convenienza del concordato rispetto al fallimento è sì rimesso ai creditori "ma, affinchè tale giudizio possa formarsi correttamente, è necessario che essi siano informati delle poste dell'attivo di cui potrebbero disporre nell'uno e nell'altro caso". (Redazione) (Riproduzione riservata).