Concordato preventivo: apporto finanza straordinaria ex art. 182quinquies, co. I, L.F.; autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 L.F.; criterio del miglior soddisfacimento dei creditori; attestazione del professionista.
Tribunale di Benevento, sez. II civ. - Uff. Fallimenti, 4 febbraio 2016. Presidente Relatore: MONTELEONE
Tribunale di Benevento, sez. II civ. - Uff. Fallimenti, 21 aprile 2016. Presidente Relatore: MONTELEONE.
L'autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili ex art. 111 L.F., ai sensi dell'art. 182quinquies, co. I, L.F. può essere concessa se tale apporto di finanza straordinaria risulti utile al maggior soddisfacimento dei creditori (nel caso di specie garantendo il mantenimento della produzione e così del marchio all'interno del mercato); deve poi valutarsi che la disciplina di cui al I co. dell’art. 182quinquies L.F. si differenzia da quella recentemente introdotta di cui al III comma dello stesso articolo sia perché la nuova disciplina di cui al terzo comma trova applicazione solo in caso di domanda ai sensi dell’art. 161, VI comma, L.F., cosiddetta di “preconcordato”; sia perché l’oggetto delle disposizioni è per entrambe l’apporto di finanza straordinaria in favore dell’azienda, a valersi quale credito prededucibile ex art. 111, L.F.. Inoltre risulta diverso l’arco temporale cui la finanza è funzionale: sino all’omologazione per il primo comma, alla fase ante ammissione, ai sensi del III comma; e diversa è pure la funzione della finanza richiesta: nel primo caso si rende necessaria per la copertura dell’intero fabbisogno dell’impresa per la durata della procedura concorsuale e, dunque, sino alla sua omologazione; nel III comma, invece, si rende necessaria per coprire le esigenze finanziarie relative ad urgenti necessità per il periodo più limitato intercorrente tra la presentazione della “domanda con riserva” e lo spirare del termine per il deposito della documentazione ex art. 161 L.F.. Proseguendo con la distinzione, diversa è altresì la finalità dell’autorizzazione: funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori nel primo comma; urgente e diretta ad evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile all’azienda (e quindi anche nell’interesse dei creditori) nel terzo comma; circa i presupposti per l’autorizzazione, nel primo caso è indispensabile l’attestazione da parte di un professionista, ex art. 67, L.F., che, anche sotto la responsabilità penale di cui al nuovo art. 236-bis, L.F., certifica come tale finanza, nella prospettiva del piano predisposto dall’azienda, sia «funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori»; invece nell’ipotesi di cui al III comma la dichiarazione da parte del soggetto istante, deve invece solo specificare la destinazione dei finanziamenti, l’impossibilità di reperire altrimenti tali finanziamenti in assenza dei quali deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all’azienda. Da ultimo, utile riconoscere come sia solo l’ultimo periodo del terzo comma che estende l’oggetto della domanda, dallo stesso disciplinata, alla richiesta per “il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda”.