Concordato preventivo: applicabilità ratione temporis del novello art. 163bis L.F. anche con le modifiche poste dalla legge di conversione che hanno efficacia retroattiva; apertura procedimento competitivo; regolamento; poteri del Tribunale.

Tribunale di Udine, sez. II civ., decr. 15 novembre 2015. Presidente: VENIER; Relatore: ZULIANI.

Deve ritenersi applicabile ratione temporis l'art. 163bis introdotto dal D.L. n. 83/2015 (entrato in vigore il 27 giugno 2015) alla domanda di concordato presentata il 30 giugno 2015 come pure devono ritenersi applicabili le modifiche introdotte dalla L. n. 132/2015 visto che la stessa è legge di conversione che "comporta la definitiva precisazione del contenuto normativo ab origine del decreto del governo, con conseguente inevitabile retroattività delle modificazioni"; di conseguenza "si rende indispensabile disporre l'apertura di un procedimento competitivo" che assicuri la comparabilità delle offerte e che quindi il Tribunale abbia anche il potere/dovere di sciogliere il debitore dagli obblighi contrattualmente assunti per permettergli di modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara. (Redazione) (Riproduzione riservata).