Concordato preventivo: apertura procedimento; patti para-concordatari; ammissibilità; caratteristiche; presupposti e efficacia.
Tribunale di Rovigo, decr. 20 maggio 2016. Presidente: D'AMICO; Relatore: MARTINELLI.
La sussistenza di eventuali accordi para-concordatari, pur non rappresentando una parte integrante della proposta concordataria in senso stesso, ne costituiscono un presupposto imprescindibile, nel caso in cui rientrino nella volontà del ceto creditorio; essi però restano esclusi tout court dal contenuto attuativo del piano, ragion per cui non è consentito al Tribunale di svolgere né un sindacato al loro riguardo, se non nei limiti di stretta legalità e rispetto delle regole procedimentali che governano la c.d. par condicio creditorum dei non aderenti, né una futura valutazione del loro corretto e puntuale adempimento.