Concordato preventivo: ammissione; solo dilazione di pagamento circa i tributi costituenti risorse proprie dell'unione europea; interpretazione da crisi da sovraindebitamento.

Tribunale di Vicenza, 6 ottobre 2016 (dep. 11 ottobre 2016). Presidente Relatore: BORELLA.

“Il ricorrente dovrà tenere conto della capienza (anche dilazionata) dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate (cfr. art. 182 ter l.f.) stante il disposto dell’art. 7, co. 1, L. 27 gennaio 2013 n. 3 (…), secondo il quale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell’imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprio dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”, cosicché tale norma, prevista per il concordato “minore”, può essere intesa come di interpretazione autentica delle norme (art. 182ter, co. 1, l.f.) sul concordato “maggiore” (nel senso voluto da Cass. 16 maggio 2012 n. 7667; direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Corte di Giustizia 29 marzo 2013, nella causa C-500/10, Belvedere Costruzioni Srl)”.