Concordato preventivo: ammissibilità sospensione contratti in corso di esecuzione; diritto potestativo del debitore; compatibilità sospensione contratti subappalto e compravendita/permuta immobili.
Tribunale di Treviso, sez. II civ., decr. 17 febbraio 2015 (dep. 24 febbraio 2015). Presidente: FABBRO; Relatore: VALLE.
Deve ritenersi ammissibile l'istanza di sospensione di contratti in corso di esecuzione proposta prima della presentazione del piano, dato che non osta all'accoglimento dell'istanza la circostanza che il tribunale non sia in condizione di valutarne compiutamente l'inerenza rispetto proprio al futuro piano visto che il debitore ha prospettato l'intento di presentare un concordato a prevalente natura liquidatoria e visto che la posizione "del debitore concordatario, con riferimento alla sorte dei contratti pendenti, sia qualificabile in termini di diritto potestativo". (Redazione) (Riproduzione riservata).