Concordato: posticipo pagamento creditori privilegiati; inammissibile pagamento rateale; esclusione indennizzo scioglimento contratto leasing.

Tribunale di Pordenone, 3 maggio 2013; Presidente: PEDOJA; Relatore: PETRUCCO TOFFOLO.

 

Non è ammissibile una moratoria ulteriore rispetto a quella massima prescritta dall’art. 186 bis L.F., che ha introdotto la possibilità di una moratoria di un anno dall’omologa e in secondo luogo, la moratoria di legge implica che al termine della stessa intervenga il pagamento completo, e non è ammissibile un pagamento rateale. (Redazione) (Riproduzione riservata).

Nel caso di scioglimento di contratti (leasing) appare adeguato prevedere un indennizzo a favore dei concedenti anche ai sensi dell'art. 72quater L.F.. (Redazione) (Riproduzione riservata).