Concordato: pagamento creditori concorsuali successivo al deposito del ricorso; presupposti ex art. 182quinquies; revoca del decreto di ammissione al concordato preventivo.
Tribunale di Pordenone; 8 agosto 2013; Presidente: PEDOJA; Relatore: PETRUCCO TOFFOLO.
Risulta principio consolidato quello per il quale successivmente alla presentazione del ricorso ex art. 161 L.F. non è ammesso il pagamento di creditori concorsuali, anche ai sensi dell'art. 182quinquies, che ammette il pagamento solo in caso di: I) concordato in bianco presentato in vista di predisporre un concordato in continuità; II) i creditori anteriori che possono essere pagati sono quelli c.d. strategici; III) tali dati devono risultare dall’attestazione di un professionista che abbia i requisiti ex art. 67, co. III, lett.d), L.F.; nel caso tali presupposti non ricorrano si tratta di pagamenti illegittimi, che non avrebbero potuto essere autorizzati e che per i quali, di conseguenza, neppure può essere accordata la richiesta ratifica; ai sensi dell'art. 173 L.F. si determina la revoca del decreto di ammissione se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 e che tale conseguenza sussiste anche per l’ipotesi in cui atti non autorizzati siano stati compiuti nella fase del concordato con riserva. (Redazione) (Riproduzione riservata).