Concordato: necessario il contraddittorio per concordato in bianco, salva la nullità del provvedimento.
Corte di Appello di Venezia, 20 novembre 2013 (dep. 3 dicembre 2013); Presidente: ROSSI; Relatore: SANTORO.
La riscontrata assenza del necessario contraddittorio impedisce la instaurazione di un rapporto processuale tra le parti, comportanto la radicale nullità del procedimento e dell'atto conclusivo dello stesso; la possibilità che il contraddittorio si attui soltanto in fase di gravame comporta una illegittima compromissione dei diritti del contraente in bonis non solo in contrasto con l'art. 111 Cost., ma anche contraria agli interessi dei creditori concorsuali. (Redazione) (Riproduzione riservata).