Concordato: limite quantitativo oltre il quale è necessario richiedere l'autorizzazione del Tribunale in merito alla gestione di alcuni atti di ordinaria/straordinaria amministrazione.

Tribunale di Padova, 15 novembre 2013; Presidente Relatore: SANTINELLO.

 

In caso di contratti essenziali alla prosecuzione degli appalti di cui è prevista e prospettata l’integrale esecuzione, che sembrerebbero astrattamente rientrare negli atti di ordinaria amministrazione in quanto “normali” in relazione allo svolgimento dell’attività di impresa, possono essere confermati tali dando rilievo e significato al procedimento interno concernente la formazione dei processi decisionali e la ripartizione delle competenze in materia di approvazione/sottoscrizione dei contratti; di conseguenza, un criterio essenziale per distinguere quali atti abbisognino di autorizzazione del Tribunale ex art. 161, co. VII, L.F. può essere desunto dai limiti quantitavi di ordini propri della gestione d'impresa in bonis.