Concordato: inammissibilità dell'istanza di concordato e assorbita la relativa richiesta di proroga anche per il compimento di atti non autorizzati ex art. 173 L.F.; pagamento di crediti anteriori concorsuali.
Tribunale di Padova, 7 novembre 2013; Presidente Relatore: SANTINELLO.
La domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile qualora sia supportata da una condotta del ricorrente irrimediabilmente contrastante con i provvedimenti del medesimo Tribunale; l'inammissiblità è giustificata anche dall'aver pagato la ricorrente debiti chirografari e/o privilegiati per prestazioni anteriori al deposito e all'iscrizione al Registro delle imprese della domanda di concordato, quando tali pagamenti sarebbero potuti essere eventualmente autorizzati dal Tribunale solo nell'ipotesi di richiesta di concordato con continuità aziendale; inoltre il Tribunale, considerando che, in presenza di un comportamento che giustificherebbe a procedura aperta la revoca dell’ammissione, ritiene giustificato procedere all’immediato arresto della procedura e rileva che il pagamento integrale e non autorizzato di crediti anteriori soggetti al concorso evidenzia un uso abusivo e distorto da parte del debitore dello strumento concordatario e degli effetti protettivi collegati al deposito della domanda. (Redazione) (Riproduzione riservata).