Concordato fallimentare: esclusione socio; legittimazione a opposizione in proprio senza intermediazione curatore; proposta; presentazione; oltre il termine biennale ex art. 24, 1 co. L.F.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 20 febbraio 2017, n. 9411, (dep. 12 aprile 2017). Presidente: ANIELLO. Relatore: GENOVESE.
Nell’ipotesi di concordato fallimentare proposto soltanto da alcuni dei soci con riguardo ad una società (nella specie: in nome collettivo irregolare), dichiarata fallita unitamente ai suoi soci, il socio escluso è legittimato ad opporsi in proprio senza l’intermediazione del curatore, all’omologazione del concordato quando alleghi un concreto interesse patrimoniale contrastante con quello dei proponenti e ne indichi ragione e contenuto sociale (nella specie, il socio fallito di minoranza intendeva dimostrare, a tutela degli interessi patrimoniali personali, l’insussistenza della approvazione della proposta di concordato da parte dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale. (Principio di diritto).