Concordato: domanda di scioglimento e/o sospensione di contratti bancari; inammissibilità per genericità.
Tribunale di Padova, 30 aprile 2013; Relatore: SANTINELLO.
Risulta inammissibile la domanda del tutto generica con la quale il debitore chiede di essere autorizzato a sciogliersi o, in subordine, sospendere, tutti i contratti in corso con le banche di anticipazione di crediti su fatture; infatti, la domanda ex art. 169 bis L.F. deve essere specifica e deve pertanto contenere la puntuale indicazione dei contratti oggetto di autorizzazione - allo scioglimento o alla sospensione - e delle ragioni giustificatrici a base della stessa, nell’ottica del piano concordatario, della sua migliore fattibilità e della soddisfazione dei creditori. (Redazione) (Riproduzione riservata).