Concordato di gruppo: quasi identità sociale; connessione funzionale; interesse dei creditori; substantive consolidation.
Tribunale di Rovigo, 5 novembre 2013; Presidente: FRACCON; Relatore: MARTINELLI.
L'ipotesi di concordato di gruppo, nel caso di quasi identità sociale e connessione funzionale tra due società del gruppo, pur in assenza di una espressa disciplina normativa, si ritiene ammissibile laddove ciò risponda all’interesse dei creditori e delle società e favorisca un’attività liquidatoria unitaria; considerato che, rinvenendosi un riconoscimento normativo di un indiscusso fenomeno economico nell’art. 2497 c.c. e negli artt. 124, I comma, 127, VI comma e 160 L.F, I comma lett. b, occorre valorizzare, de jure condendo, uno strumento idoneo a soddisfare gli interessi creditori, attraverso una contrazione dei costi della procedura, una più rapida evoluzione dell’iter procedimentale, con possibilità di soddisfarsi sull’intero patrimonio del gruppo, facendo riferimento a quello che nell’ordinamento statunitense viene definito come substantive consolidation, quantunque rimangano dubbi in ordine ai limiti di estensione dell’istituto e di conseguenze nell’ipotesi di risultati disomogenei nelle votazioni da parte dei creditori delle due distinte società. (Redazione) (Riproduzione riservata).