Concordato: crediti professionisti; criterio funzionalità o strumentalità; valutazione da formulare ex ante.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 9 novembre 2016, n. 280 (dep. 10 gennaio 2017). Presidente: NAPPI; Relatore: FERRO.
"L'art. 111, comma 2, l.fall., nell'affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base del duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare". (Principio di diritto ex Cass. 5098/2014 e 7579/2016).
"Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra "de plano" tra i crediti insorti "in funzione" di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, l.fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato con valutazione "ex post", che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti" (Cass. 22450/2015).