Altre procedure: piano di ristrutturazione da sovraindebitamento; soggetti ammessi; anche professionisti e imprese per debiti non connessi all'attività svolta; ipotesi e fattispecie.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 11 novembre 2015, n. 1869 (dep. 1 febbraio 2016). Presidente: CECCHERINI; Relatore: FERRO.
Al piano di ristrutturazione da sovraindebitamento possono accedere tutti i consumatori che siano persone fisiche e dunque anche professionisti e imprese e però i debiti contratti devono essere di natura personale e non connessi all’attività svolta; può essere definito consumatore «solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta del piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale» e si prende atto che tra i debiti privati rientrano quindi anche spese “solidaristiche” affrontate in favore di terzi ma che siano prive di riflessi diretti nell’attività d’impresa o professionale svolta. (Redazione) (Riproduzione riservata).