Altre procedure: liquidazione del compenso del commissario giudiziale; richiesta al Tribunale; difetto di giurisdizione.
Tribunale di Udine, 30 dicembre 2014. Presidente: BOTTAN; Relatore: ZULIANI.
La liquidazione del compenso del commissario giudiziale - nel caso di specie relativo al servizio svolto nel periodo intercorso tra la sentenza che ha accertato lo stato di insolvenza della società debitrice e la nomina tramite decreto ministeriale dello stesso professionista quale commissario straordinario in seguito all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria - non può essere chiesta al Tribunale considerato che l'art. 47 D.lgs. 270/1999 stabilisce che "l'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale (...) [è] determinato con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". (Redazione) (Riproduzione riservata).